Università degli Studi di Urbino Carlo Bo / Portale Web di Ateneo


Il decreto legislativo n. 33/2013 ( “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 ("Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"), disciplina, all’art. 5, l’istituto dell’accesso civico.

Tale norma, in particolare, prevede, al comma 1, l’accesso civico relativo ai dati, documenti e informazioni che l’amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul sito web. L’art. 5, comma 2, invece, concerne il cosiddetto accesso generalizzato, attivabile da chiunque e avente ad oggetto tutti dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, fatti salvi i limiti previsti dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 (introdotto dal d.lgs. n. 97/2016).

L’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione), attraverso le Linee guida recanti le indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 (Determinazione n. 1309 del 28/12/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie  Generale n. 7 del 10 gennaio 2017), fornisce delle precisazioni in merito all’istituto dell’accesso, comprensivo sia della disciplina sopra evidenziata (accesso civico e accesso generalizzato) sia di quella prevista dalla legge n. 241/1990 (accesso documentale) .

In particolare, alla luce della normativa e delle predette linee guida, si forniscono alcune indicazioni di carattere operativo ai fini dell’esercizio dei diritti di accesso nei confronti dell'Ateneo di Urbino:

Accesso civico (art. 5, comma 1)

L’accesso civico, previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, è il diritto di chiunque, anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

Si tratta di un diritto diverso e ulteriore rispetto al diritto di accesso agli atti e ai documenti disposto dalla legge n. 241/1990.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita. Essa va presentata al Responsabile per la trasparenza dell’Ateneo, il Direttore generale Dott. Alessandro Perfetto (e-mail: trasparenza@uniurb.it, tel.: +39 0722 304472, fax +39 0722 2690), inviando istanza in formato libero e specificando, oltre alle proprie generalità, i documenti, i dati o le informazioni  oggetto di pubblicazione obbligatoria che non siano stati pubblicati, l'obbligo normativo in capo alla Pubblica Amministrazione relativamente all'informazione richiesta e l'indirizzo di posta elettronica al quale effettuare la comunicazione.

Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, il Responsabile per la trasparenza, verificata la sussistenza dell’obbligo, procede alla pubblicazione, nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’Ateneo indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Il modulo per l'istanza di accesso civico [in calce], compilato e sottoscritto con firma autografa ed avendo cura di allegare il documento di carta di identità, può essere trasmesso scegliendo una delle seguenti modalità:

- tramite PEC al seguente indirizzo amministrazione@uniurb.legalmail.it;
- tramite e-mail all’indirizzo non certificato trasparenza@uniurb.it;
- tramite fax al numero +39 0722 2690;
- tramite posta all'indirizzo: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, via Saffi, 2, 61029 Urbino;
- mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo e Archivio, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, via Saffi, 2, 61029 Urbino.

In caso di ritardo o mancata risposta nei termini previsti dalla normativa, il richiedente può ricorrere direttamente al Magnifico Rettore (e-mail: rettore@uniurb.it, tel.: +39 0722 305343 – 344, fax +39 0722 305347), titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 nei termini di cui all’art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241/1990 (pari alla metà del termine originariamente previsto).

Il modulo per l'istanza di accesso civico al titolare del potere sostitutivo [in calce] può essere trasmesso, compilato e sottoscritto con firma autografa ed avendo cura di allegare il documento di carta di identità, scegliendo una delle seguenti modalità:

  • tramite PEC al seguente indirizzo rettore@uniurb.legalmail.it
  • tramite e-mail all’indirizzo non certificato rettore@uniurb.it
  • tramite fax al numero +39 0722 305347;
  • tramite posta all'indirizzo: Magnifico Rettore, Titolare del potere sostitutivo per l'accesso civico, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, via Saffi, 2, 61029 Urbino;
  • mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo e Archivio, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, via Saffi, 2, 61029 Urbino.

 

Accesso generalizzato (F.O.I.A.) (art. 5, comma 2)

L'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque, a prescindere da particolari requisiti, di richiedere documenti, informazioni o dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

L’istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non necessita di motivazione. Saranno ritenute inammissibili, a titolo esemplificativo, istanze di accesso civico i) meramente esplorative, ii) in cui l’oggetto sia talmente generico da non permettere di identificare la documentazione d’interesse, iii) presentate per un numero manifestamente irragionevole di documenti.

MODALITÀ E TEMPISTICHE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
Se l’Ateneo ritiene l’istanza meritevole di accoglimento, provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. 
In presenza di soggetti controinteressati, l’Ateneo è tenuto a darne comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione all’istanza di accesso. A decorrere dalla comunicazione, il termine di trenta giorni di cui sopra è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, l’Ateneo provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato, nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’Ateneo ne dà comunicazione a quest’ultimo e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti d’interesse non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. 

ESCLUSIONI E LIMITI

L’accesso generalizzato è escluso, ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di:
1) interessi pubblici:
• sicurezza pubblica e ordine pubblico;
• sicurezza nazionale;
• difesa e questioni militari;
• relazioni internazionali;
• politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
• conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento;
• regolare svolgimento di attività ispettive;
2) interessi privati:
• protezione dei dati personali;
• libertà e segretezza della corrispondenza;
• interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica.
L’accoglimento dell’istanza è escluso, altresì, nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

DINIEGO O MANCATA RISPOSTA

Nel caso in cui l’Ateneo non intendesse accogliere la richiesta provvederà, entro il termine di trenta giorni, a fornire adeguata motivazione.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta nei termini di legge, l’istante può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale provvede ad esaminare la richiesta e a decidere nel merito della stessa entro il termine di venti giorni.

Avverso la decisione dell’Ateneo, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010).

Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.

Il modulo per l'istanza di accesso generalizzato [in calce], compilato e sottoscritto con firma autografa ed avendo cura di allegare il documento di carta di identità, può essere trasmesso scegliendo una delle seguenti modalità:

- tramite PEC al seguente indirizzo amministrazione@uniurb.legalmail.it;
- tramite e-mail all’Ufficio che detiene i dati e le informazioni richieste;
- tramite fax al numero +39 0722 2690;
- tramite posta all'indirizzo dell’Ufficio che detiene i dati e le informazioni richieste;
- mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo e Archivio, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, via Saffi, 2, 61029 Urbino.

 

Accesso ai documenti amministrativi (“documentale”)

Si intende l’accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990; tali norme non hanno subito modifiche dal d.lgs. n. 97/2016.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, previsto dagli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, consiste nel diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi.

È riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale (art. 22 c. 1 della legge 241 del 1990).

Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall’Amministrazione, che non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso, ed è esercitabile fino a quando l’Amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Non sono accessibili le informazioni in possesso di una Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo e non sono ammesse richieste di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione.

L’esame dei documenti è gratuito mentre il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e al pagamento dell’imposta di bollo nei casi e nella misura previsti dalla legge.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, oltre ad essere presentata secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti all’art. 24 della legge 241 del 1990.

Nella richiesta, oltre all’eventuale allegazione della documentazione attestante i propri poteri rappresentativi, devono essere riportate le generalità del richiedente (complete di indirizzo e di recapito telefonico, e degli estremi del documento di identificazione), l’indicazione del documento oggetto della richiesta e di ogni elemento utile alla sua identificazione, la motivazione e l’indicazione della volontà di accedere alla mera visione ovvero all’estrazione di copia del documento richiesto, la data e la sottoscrizione.

L’istanza può essere inviata:

- tramite PEC al seguente indirizzo amministrazione@uniurb.legalmail.it;
- tramite e-mail all’indirizzo istituzionale non certificato dell’Ufficio competente;
- tramite fax al numero dell’Ufficio che ha formato l’atto o lo detiene stabilmente;
- tramite posta all'indirizzo dell’Ufficio che ha formato l’atto o lo detiene stabilmente;
- mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo e Archivio, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, via Saffi, 2, 61029 Urbino.

Per conoscere gli indirizzi di posta elettronica, i numeri di fax e le sedi degli uffici e delle strutture competenti, si prega di consultare il link riportato nella sezione https://www.uniurb.it/trasparenza/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici oppure consultando la tabella dei procedimenti pubblicata al link http://trasparenza.uniurb.it/gest/wp-content/files_mf/1594113279Cartel1.xlsx.

La richiesta di accesso deve essere sottoscritta dal richiedente con firma autografa, allegando copia del documento d’identità, salvo che sia firmata digitalmente.

Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l’Amministrazione entro 10 giorni dalla ricezione, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

L’Amministrazione, se individua eventuali controinteressati (ovvero soggetti terzi che, in base alla natura del documento richiesto, vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza dall’esercizio dell’accesso) è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata a/r o per via telematica. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l’Amministrazione provvede sulla richiesta, dopo aver accertato il ricevimento della comunicazione ai controinteressati.

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta completa da parte dell’interessato.

In caso di diniego o di differimento dall’accesso, il richiedente può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010) oppure alla Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 241 del 1990.

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Controllo di gestione (e-mail trasparenza@uniurb.it, tel. 0722 304472, fax 0722 2690).

Documenti per "Accesso Civico" Link

Registro delle richieste di accesso

vedi

Modulo istanza di accesso civico

vedi

Modulo istanza di accesso civico al titolare del potere sostitutivo

vedi

Modulo istanza di accesso generalizzato (F.O.I.A.)

vedi

Modulo per la richiesta di riesame in caso di diniego o mancata risposta accesso generalizzato

vedi

Modulo per la richiesta di riesame accesso generalizzato da parte del controinteressato

vedi

FAQ sull'accesso civico (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013)

vedi

FAQ sull’accesso generalizzato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2013)

vedi

FAQ sull’accesso documentale

vedi

Aggiornamento della pagina

La pagina Accesso Civico è stata aggiornata il 30/06/2023. L'ultimo documento è stato pubblicato in questa sezione il 30/06/2023.


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