I dipendenti ed i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell’Ateneo possono cliccare il tasto "ACCEDI" in questa pagina (in calce) o utilizzare il modello per la segnalazione di condotte illecite (c.d. whistleblowing) (in calce), ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012, il quale prevede una tutela specifica per il dipendente pubblico che segnala illeciti.
Si riporta di seguito il testo della norma:
“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.”
La procedura descritta nel documento in calce fornisce al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte, conformemente a quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Ateneo.
E’ altresì attivo l’indirizzo di posta elettronica anticorruzione@uniurb.it, al quale è possibile inviare segnalazioni relative ad illeciti o irregolarità o a situazioni di anomalia che configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione. Tale indirizzo gode di particolari condizioni di riservatezza, essendo letto solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A. e la sezione di ANAC dedicata al Whistleblowing.
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Documenti per "Whistleblowing" | Link | |
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Procedura per la segnalazione degli illeciti ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179. |
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Modello per la segnalazione degli illeciti ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 |
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Informativa per il trattamento dei dati relativi al whistleblowing |
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Aggiornamento della pagina
La pagina Whistleblowing è stata aggiornata il 30/06/2023. L'ultimo documento è stato pubblicato in questa sezione il 30/11/2021.