L’abilitazione scientifica nazionale è istituita dall’articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed è regolamentata da successivi decreti attuativi.
L’abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alle funzioni di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia. La durata dell'abilitazione è di 11 anni.
Il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale non costituisce titolo di idoneità, né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un’università al di fuori delle procedure previste dagli articoli 18 e 24 comma 5 della Legge n. 240/2010.
Le procedure per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale sono indette periodicamente con decreto del competente Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari.
Le procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale sono procedure ministeriali e si svolgono presso le università individuate, mediante sorteggio, effettuato per ciascun settore concorsuale.
La valutazione per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale è svolta da commissioni nazionali che attestano la qualificazione scientifica dei candidati. Per ogni settore concorsuale è nominata un’unica commissione nazionale, di durata biennale, per le procedure di abilitazione scientifica alle funzioni di professore di prima e seconda fascia.
Normativa di riferimento
- Art. 16 L. 240/2010 - vedi