Sono possibili varie forme di agevolazioni e incentivi fiscali per imprese e privati che forniscono risorse a supporto della ricerca:
Credito di imposta
Il credito d’imposta si applica alle sole attività di “ricerca e sviluppo” (R&S), valutando a quale tipologia di attività ammissibili essa possa essere ricondotta, tra quelle in elenco all’art.3, comma 4 del DL 145/2013 e all’art.2 del decreto attuativo, ossia:
- lavori sperimentali o teorici svolti, [cd. “ricerca fondamentale”];
- ricerca pianificata o indagini critiche [cd. “ricerca industriale”];
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; [cd. “sviluppo sperimentale”];
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Costi agevolabili:
- Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo
- Spese relative a contratti con università, enti di ricerca e simili, con altre imprese
- Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature e laboratorio
- Competenze tecniche e privative industriali
Come calcolare il beneficio fiscale:
- Criterio della “spesa incrementale complessiva” (art. 5 comma 2 DM 27/5/2015): “differenza positiva tra l’ammontare complessivo delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo [...] sostenute nel periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione e la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”;
- Il periodo di osservazione per il calcolo della media aritmetica è fisso e corrisponde ai tre periodi di imposta che precedono il primo periodo di applicazione dell’agevolazione (triennio 2012-2013-2014 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare);
- Criterio dell’omogeneità nel confronto per stabilire l’incremento: la media va calcolata separatamente per le differenti categorie agevolabili (25% e 50%) solo per gli anni 2015 e 2016);
- Per le imprese costituite successivamente al 2012 la media si calcola dalla data di costituzione;
- Media triennale da calcolare anche per ogni tipologia di costi (necessità di ricostruzione retroattiva).
Donazioni alle università ed enti di ricerca
Le imprese possono portare in deduzione dal reddito, senza alcun limite, le erogazioni liberali effettuate per il finanziamento della ricerca in favore di università e fondazioni universitarie(di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 regolamentate con il D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254) nonchè di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.C.M. 8 maggio 2007.
La ricerca scientifica beneficia, inoltre, di un’ulteriore agevolazione. Infatti, la legge n. 156 del 2005, di conversione del decreto legge n. 106 del 2005, ha esteso alle fondazioni e associazioni dedite alla ricerca scientifica le agevolazioni fiscali previste dal decreto sulla competitività.
Pertanto, alle persone fisiche e agli enti soggetti all'IRES è riconosciuta la possibilità di dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).
Attenzione: nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, vanno comprese anche eventuali erogazioni liberali alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito registro nazionale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (vedi capitoli 2, 5 e 8).
Detta agevolazione è stata resa operativa con l’individuazione dei “beneficiari” dell’erogazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2007.
Ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l’indicazione dei relativi valori.
Attenzione: tutti gli atti riguardanti i trasferimenti a titolo gratuito a favore dei soggetti sopra elencati, sono esenti da tasse e da imposte indirette diverse dall’IVA e da diritti dovuti a qualunque titolo. Inoltre, è ridotto del 90%, l’onorario spettante al notaio sui citati atti di donazione.