Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è un organo collegiale costituito ai sensi dell’art.1, comma 2, della L.370/99.
Ai sensi della L.370/99, “le università adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa”. Tali funzioni di valutazione “sono svolte in ciascuna università da un organo collegiale disciplinato dallo statuto delle università, denominato Nucleo di Valutazione di Ateneo“.
Ai sensi della L.240/2010 (art. 2, comma 1), viene confermata la composizione del Nucleo di Valutazione prevista dalla L.370/99, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'università; il coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo.
Al Nucleo di Valutazione vengono attribuite funzioni di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, nonché funzioni di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR.
Al Nucleo di Valutazione sono attribuite altresì le funzioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/09, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.
Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Urbino è regolato, oltre che dalla L.370/99, dall'art. 20 dello Statuto di Ateneo e da un apposito Regolamento.
Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto di Ateneo, il Nucleo di valutazione di Ateneo è composto da cinque a nove componenti, scelti tra soggetti di elevata qualificazione professionale ed esperienza nel campo della valutazione, in prevalenza estranei ai ruoli dell'Ateneo, nonché da uno a due rappresentanti degli studenti, designati dal Consiglio degli Studenti, per gli aspetti relativi alla valutazione della didattica.
- 24 dicembre 1993 n. 537 (interventi correttivi di finanza pubblica)
- 19 ottobre 1999 n. 370 (Disposizione in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica)
- 30 dicembre 2010, n.240 ("Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario")
- P.R. 76 del 01/02/2010 ("Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'ANVUR, adottato ai sensi dell'art.2, comma 140, del D.Lgs 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, della L 24 novembre 2006, n.286")
- Lgs. 27 gennaio 2012, n.19 ("Valorizzazione dell'efficienza delle Università ...")
- M. del 22 novembre 2021 n. 1154 (Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio)
- Requisiti AVA 3 (13 febbraio 2023)
- Linee Guida 2024 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione. Allegato alla Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 70 del 04 aprile 2024
- Linee Guida per il Sistema di Assicurazione della Qualità negli Atenei (8 agosto 2024)
- Linee Guida per l’Autovalutazione e la Valutazione del Sistema di AQ negli Atenei (4 aprile 2024)
- ANVUR
- Accreditamento iniziale dei nuovi corsi di studio – protocolli di valutazione per l’a.a. 2025-2026 - Corsi di Studio Convenzionali - Sedi Decentrate di nuova attivazione
- Manuale delle procedure di accreditamento - ANVUR