Università degli Studi di Urbino Carlo Bo / Portale Web di Ateneo


Premessa

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è un'istituzione pubblica dotata di personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.

L'Università - nell'ambito delle leggi dello Stato - ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, ed è regolata secondo le disposizioni del proprio Statuto.

Fini primari dell'Università sono la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore, la formazione dei docenti, la preparazione culturale e professionale degli studenti, la formazione permanente e ricorrente, nonché, nelle forme che le sono proprie, lo sviluppo culturale del territorio.

L'Ateneo riconosce negli studenti la componente centrale del proprio sistema e, in funzione di essa, esercita la propria attività. L'Università, inoltre, promuove e sostiene tutte quelle attività di promozione culturale e sociale previste dal suo Statuto a favore degli studenti e del territorio.

In modo particolare l'Università garantisce e promuove, anche attraverso azioni positive, il principio delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere. Contrasta, in ogni ambito di sua pertinenza, qualsiasi forma di discriminazione, diretta e indiretta, con particolare riguardo al sesso, alla razza, al colore della pelle, all'origine etnica o sociale, alla lingua, alla religione, alle convinzioni personali, alle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, all'appartenenza a una minoranza nazionale e/o culturale, alle condizioni socio-economiche, alla disabilità e alle condizioni di salute, all'età, all'orientamento sessuale, allo stato civile.

L'Università assicura un ambiente improntato al benessere organizzativo e si impegna a prevenire, rilevare, contrastare ed eliminare ogni comportamento lesivo della dignità della persona (art. 1.7 Statuto).

Riconosce nella vocazione internazionale una componente fondamentale del proprio profilo didattico e scientifico. A tal fine favorisce l'insegnamento in lingua straniera, gli scambi culturali, la mobilità della componente docente e di quella studentesca e il riconoscimento delle carriere e dei titoli di studio.

Promuove il proprio inserimento in reti internazionali di didattica e ricerca, nonché di formazione del personale. (art. 1.6 Statuto). Tali principi fondamentali ispirano l'Università quale Istituzione interagente con una pluralità di soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali. I rapporti interni ed esterni dell'Università sono regolati da una pluralità di fonti normative, che comprendono la legislazione nazionale e sovranazionale, statutaria e regolamentare. Tali fonti non esauriscono l'ambito dei rapporti etici dell'Università con i portatori di interesse sia interni sia esterni, né quello della propria responsabilità nei loro confronti.

Tutto ciò premesso, l'Università ritiene opportuno adottare, attraverso i propri organi istituzionali, il presente Codice Etico, quale documento contenente l'indicazione dei valori fondamentali utili a determinare modelli di condotta da applicarsi nell'interpretazione di questioni etiche riguardanti le attività e la vita universitarie. Il presente Codice non si sostituisce alla legge, ma si aggiunge alle disposizioni normative applicabili al personale dell'Università dalle quali conseguono diritti e doveri.

Ai fini di una lettura più agevole del testo si precisa che:

  • in tutto il testo si utilizzeranno termini collettivi al maschile o al femminile, secondo l'uso corrente nella lingua italiana. Deve essere chiaro, tuttavia, che termini usati al maschile devono essere intesi come comprendenti anche la loro accezione al femminile;
  • con il termine personale si intende ricomprendere tutti coloro che operano all'interno dell'Università per il perseguimento dei fini istituzionali, e specificamente: professori di prima e seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato, CEL, professori a contratto, assegnisti di ricerca, dottorandi, nonché tutti coloro che a vario titolo operano nell'Ateneo;
  • si definisce con il termine comunità universitaria l'insieme del personale e degli studenti.

PARTE I. PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Rispetto della Costituzione

1. L'Università di Urbino adotta il presente Codice al fine di rendere effettivi al proprio interno principi, libertà e garanzie riconosciute dalla Costituzione italiana e in particolar modo:

  • il principio di uguaglianza (art. 3 Cost);
  • la promozione della cultura (art. 9 Cost.);
  • la libertà d'insegnamento (art. 33 Cost.);
  • il diritto per i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34 Cost.).

2. L'applicazione del Codice non può mai significare violazione delle seguenti disposizioni costituzionali:

  • principio di uguaglianza sostanziale (art. 3.2 Cost.);
  • diritto di difesa (art. 24 Cost.);
  • responsabilità penale personale (art. 27 Cost.);
  • forme e criteri di responsabilità dei funzionari e dei dipendenti pubblici (art. 28 Cost.);
  • pari opportunità per donne e uomini nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (art. 51 Cost.);
  • buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.).

Art. 2 - Finalità di Prevenzione

1. Il Codice persegue il fine di sostenere e far maturare un'etica pubblica condivisa all'interno della comunità universitaria di riferimento.

2. Il Codice è strumento preventivo rispetto a qualsiasi condotta che:

  • sacrifichi il merito per assecondare interessi personali;
  • utilizzi raccomandazioni in sede di esami, giudizi e valutazioni comparative di qualsiasi natura;
  • si sottragga al confronto con i criteri di qualità, valutazione e giudizio accreditati in standard nazionali o internazionali elaborati e utilizzabili nelle Università;
  • discrimini o leda la dignità della persona nel suo ambiente di studio o di lavoro, ovvero sacrifichi il principio delle pari opportunità.

Art. 3 - Finalità di promozione

1. Il rispetto del Codice da parte di tutti i soggetti favorisce la credibilità scientifica e l'imparzialità amministrativa dell'Università di Urbino.

2. Il rispetto del Codice garantisce il merito quale valore non negoziabile della comunità universitaria ed esclusivo elemento di confronto tra i suoi soggetti.

3. L'osservanza dei doveri legalmente posti da fonti giuridiche resta estranea ai presenti principi di comportamento, i cui precetti attengono alla sfera della adeguatezza etica dei singoli comportamenti.


PARTE II. NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 4 - Doveri Istituzionali degli appartenenti alla Comunità Universitaria

1. Tutte le componenti della comunità universitaria sono chiamate a operare, nell'ambito delle rispettive funzioni, nell'interesse esclusivo dell'istituzione universitaria nel suo complesso.

2. Quanto al personale docente, l'adempimento dei doveri accademici prevale sull'esercizio di qualunque altra pur legittima attività professionale il cui esercizio, ove consentito dalla legge, deve essere svolto in modo da non sovrapporsi ai compiti istituzionali. Le lezioni e le altre attività di docenza sono svolte puntualmente nel rispetto della programmazione oraria dei rispettivi corsi di studio; le sostituzioni dei docenti non sono ammesse se non in circostanze eccezionali e comunque lezioni e esami devono essere tenuti da professori di prima e seconda fascia, ricercatori, contrattisti e assegnisti di ricerca. Il docente non pubblicizza la sua attività professionale all'interno delle strutture universitarie, non utilizza indebitamente la reputazione dell'Ateneo a fini professionali e evita in generale di trovarsi in situazioni, reali o apparenti, di conflitto di interessi. Il personale docente si impegna a partecipare agli Organi di Governo dell'Ateneo, evitando tuttavia il cumulo di incarichi. Nelle nomine e nelle elezioni si tiene sempre presente il principio delle pari opportunità e la necessità di favorire, attraverso la rotazione delle cariche, la partecipazione di tutti allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ateneo. Il rapporto didattico individuale con gli studenti nei tempi, luoghi e modi prestabili, fa parte dei doveri accademici. Nei confronti del personale docente i principi generali del presente Codice sono integrati dalla legislazione nazionale.

3. Gli studenti partecipano attivamente all'attività didattica e formativa. Lo svolgimento delle prove d'esame avviene nel rispetto dei principi di collaborazione e di lealtà dei reciproci rapporti, nonché nell'osservanza delle regole di comportamento previste dalle norme dell'ordinamento universitario, delle fonti statutarie e regolamentari. Nei confronti degli studenti i principi generali del presente Codice sono integrati dalla "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti" di Ateneo.

4. Quanto al personale tecnico e amministrativo svolge le proprie funzioni con impegno e senso di responsabilità, secondo il principio di collaborazione con le altre componenti universitarie. Nei confronti del personale tecnico e amministrativo i principi generali del presente Codice sono integrati dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 54 del D. Lgs. 165/2001.

5. Tutti gli appartenenti alla comunità universitaria si impegnano a tenere un contegno appropriato e ad adottare un atteggiamento, anche nel linguaggio e nei comportamenti esteriori, consono al decoro della istituzione e alla funzione svolta. Sono inoltre tenuti a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni accademiche prese ai fini dell'efficienza, equità, imparzialità e trasparenza delle attività istituzionali dell'Ateneo.

Art. 5 - Libertà Accademica

1. L'Università si impegna a valorizzare la libertà intellettuale e il libero scambio delle idee come essenziali per il raggiungimento della sua missione istituzionale e si impegna, altresì, a proteggere i suoi membri da qualsivoglia tentativo di limitazione o violazione di tale libertà. La libertà di insegnamento e di ricerca è riconosciuta come essenziale ad una corretta conduzione dell'attività istituzionale dell'Università.

2. Il personale docente si deve attenere a un comportamento intellettuale che abbia come riferimento etico la libertà di giudizio e di interpretazione dei fatti, ispirata a un onesto e responsabile progresso della conoscenza.

Art. 6 - Nome e reputazione

1. La comunità universitaria è tenuta a rispettare il buon nome dell'istituzione e a non recare danno alla sua reputazione anche attraverso la divulgazione di notizie interne. È fatto salvo l'esercizio del diritto di critica e di dissenso.

2. Salva espressa autorizzazione, a nessun componente del personale è consentito:

  1. utilizzare il logo e il nome dell'Università;
  2. utilizzare la reputazione dell'Università in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate, salvo il legittimo esercizio del diritto all'identità personale e professionale;
  3. esprimere punti di vista personali come se fossero quelli dell'Università.

Art. 7 - Rifiuto di ogni discriminazione

1. Ogni componente della comunità universitaria ha diritto a essere trattato con rispetto e considerazione e a non essere discriminato, direttamente o indirettamente, in ragione di motivi quali la religione, il sesso, l'orientamento sessuale, le convinzioni personali, l'aspetto fisico, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte o le relazioni familiari, l'età, il ruolo occupato in ambito universitario o extra-universitario, nonché qualunque altro motivo, qui non previsto, che possa ragionevolmente essere considerato come discriminatorio.

2. Sussiste discriminazione diretta quando, per uno qualsiasi dei motivi di cui al precedente comma, una persona sia trattata meno favorevolmente di altre in situazioni analoghe.

3. Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possano mettere in una posizione di svantaggio le categorie di persone individuabili in base al primo comma, salvo che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

4. L'Università si adopera al fine per evitare l'insorgere di comportamenti discriminatori o vessatori nei confronti di uno o più componenti del personale o del corpo studentesco da parte di superiori o colleghi nonché ogni altra forma di pregiudizio sociale, molestia o fastidio, idea di supremazia o superiorità morale di un gruppo rispetto a un altro secondo quanto previsto dal "Codice di comportamento per la tutela e la prevenzione del mobbing, delle molestie morali e sessuali" di Ateneo.

5. È compito dell'Università e dei suoi membri proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale.

Art. 8 - Molestie sessuali

1. L'Università opera perché non si verifichi alcun comportamento sessualmente molesto, lesivo della dignità personale di coloro che studiano e lavorano nell'ambito dell'Ateneo.

2. Si definisce molestia sessuale ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale che offenda la dignità della persona nell'ambiente di studio e di lavoro, inclusi comportamenti sessisti verbali e non verbali. Le molestie sessuali in quanto discriminazioni fondate sul sesso violano il principio della parità di trattamento fra le persone.

3. L'Ateneo si impegna a mettere in atto misure dirette a prevenire tali comportamenti al fine di creare un clima culturale sfavorevole alloro insorgere.

4. L'esistenza di una posizione asimmetrica tra il molestatore e la vittima costituisce elemento aggravante. Considerato il ruolo educativo dell'Università, assumono particolare gravità molestie sessuali da parte di docenti nei confronti di studenti.

5. L'Ateneo si impegna a approvare il Codice di comportamento relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro. In caso del verificarsi di episodi di molestie sessuali, si applicano le procedure previste dal predetto Codice ovvero, nelle more della sua adozione, la procedura di cui all'art. 20 e seguenti.

Art. 9 - Proprietà intellettuale e plagio

1. l Professori e i ricercatori di ruolo e non, e comunque tutti coloro che a vario titolo esercitano attività didattica e di ricerca nell'Università, sono tenuti al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e di plagio.

2. L'Università di Urbino, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica e del supporto che a essa fornisce mettendo a disposizione strutture e risorse materiali ed immateriali, ritiene che i risultati di questa debbano contribuire allo sviluppo e al benessere non soltanto delle comunità nazionali e internazionali ma anche dell'Ateneo. Pertanto l'Università auspica che gli autori di invenzioni derivanti da attività di ricerca non sottoposta a vincoli contrattuali esterni offrano all'Ateneo l'opzione di assumere gli oneri di protezione dell'invenzione condividendone i diritti di utilizzo secondo quanto stabilito dal "Regolamento in materia di proprietà industriale" di Ateneo. Rientrano in questo tipo di invenzione i prodotti derivanti da attività istituzionali di ricerca, intendendosi compreso in queste lo svolgimento di tesi sperimentali svolte sotto la guida di un docente dell'Ateneo. La proprietà intellettuale individuale è riconosciuta dall'Università ai singoli inventori.

3. Per plagio si intende la parziale o totale attribuzione, volontaria o negligente, di altrui parole, idee, ricerche o scoperte, a prescindere dalla lingua in cui queste siano ufficialmente presentate o divulgate, o anche la mancata citazione delle fonti. Il plagio può derivare, nel caso di opere collettive, dall'abuso della propria posizione gerarchicamente o accademicamente superiore.

4. Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare o rendere comunque individuabile a quale collaboratore siano riferibili le singole parti. Nell'ambito di ciascun gruppo è necessario:

  1. promuovere le condizioni che consentano a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà;
  2. favorire metodi di pubblicazione delle ricerche che evidenzino e riconoscano il contributo di tutti i singoli partecipanti;
  3. sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche che richiedano un approccio metodologico complesso o multidisciplinare.

Art. 10 - Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi quando il vantaggio privato di un componente del personale dell'Università contrasta anche solo potenzialmente con i legittimi interessi dell'Ateneo. Tale conflitto riguarda anche i rapporti di collaborazione con enti di formazione o università potenzialmente concorrenti.

2. L'interesse privato di cui al comma precedente non è necessariamente di natura economica e può riguardare:

  1. l'interesse immediato della persona che è componente del personale;
  2. l'interesse del coniuge, di un convivente, di parenti o affini entro il quarto grado di un componente del personale;
  3. l'interesse di enti o persone giuridiche di cui un componente del personale abbia il controllo o possegga una quota significativa di partecipazione finanziaria o con cui abbia rapporti di interesse di vario tipo;
  4. l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente derivare vantaggi a un componente del personale.

3. Il componente del personale dell'Università, che in una determinata operazione o circostanza abbia interessi in conflitto con quelli dell'Ateneo, deve darne immediata notizia al Direttore Generale e alle persone responsabili o gerarchicamente superiori e astenersi, in ogni caso, da eventuali deliberazioni o decisioni in merito.

4. Restano salve le incompatibilità previste dalla legislazione nonché dai regolamenti di Ateneo in materia.

Art.11 - Nepotismo e favoritismo

1. L'Università di Urbino vigila che non si verifichino situazioni di nepotismo e di favoritismo, in quanto contrastanti con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'equità, la giustizia e l'imparzialità, e richiede a tutto il personale dell'Università, di ruolo e non, di astenersi da tali pratiche e, se necessario, opporvisi.

2. Ricorre nepotismo quando un professore, un ricercatore o un componente del personale tecnico-amministrativo, direttamente o indirettamente - anche nei casi di ricorso a fondi esterni - utilizzano la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti, in particolare - ma non esclusivamente - la fase iniziale della carriera universitaria (borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca) e i passaggi successivi di figli, parenti, affini e conviventi.

3. Il docente che si trovi nella condizione di avviare alla carriera accademica propri familiari anche in dipartimenti o strutture diverse dalla propria, deve attenersi a comportamenti ispirati alla massima onestà e imparzialità per evitare sospetti o accuse di nepotismo.

4. Sono assimilate al nepotismo anche pratiche di favoritismo - esercitate da un professore a vantaggio dei propri allievi, all'inizio o nei passaggi successivi della carriera accademica - che portino a condotte arbitrarie e contrarie al buon nome dell'Ateneo, ai valori di onestà e imparzialità e all'interesse di altri candidati obiettivamente più meritevoli.

5. L'accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze al fine di evitare irragionevoli discriminazioni di candidati eccellenti o comunque meritevoli.

Art.12 - Abuso di posizione

1. A nessun componente del personale è consentito utilizzare direttamente o indirettamente l'autorevolezza della propria posizione accademica o del proprio ufficio per forzare altri componenti a eseguire prestazioni o servizi non configurabili come loro obbligo giuridico. L'abuso può consistere anche in comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell'Ateneo.

Art. 13 - Doni e benefici

1. Il personale dell'Università di Urbino, di ruolo e non, non deve sollecitare, incoraggiare o accettare doni o benefici di qualsivoglia natura, che potrebbero determinare, direttamente o indirettamente, vincolo nei confronti della loro attività professionale. Possono essere accettate offerte spontanee di doni o benefici di valore economico irrilevante in occasione di incontri culturali, visite o convegni pubblici, e sempre che l'accettazione non incida nemmeno indirettamente sullo svolgimento delle attività universitarie.

2. È un'aggravante ogni forma di compromesso a fini commerciali.

Art.14 - Utilizzo delle risorse, dei servizi e degli spazi universitari

1. Il personale docente, tecnico e amministrativo e gli studenti devono utilizzare servizi, risorse e spazi universitari in modo conforme ai fini istituzionali e comunque in modo legittimo. Ai predetti soggetti non è consentito utilizzare o concedere a persone o enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università per fini di natura privata o per scopi diversi da quelli dell'istituzione universitaria, o in ogni caso non espressamente approvati da quest'ultima, nel rispetto formale e sostanziale dei regolamenti vigenti.

Art. 15 - Riservatezza

1. Tutti i componenti del personale e gli studenti nel loro svolgimento di attività di supporto temporaneo e occasionale ai servizi resi dall'Università, compresa l'attività di tutorato, sono tenuti a:

  1. rispettare la riservatezza di persone o enti di cui l'Università detiene informazioni protette;
  2. non rivelare dati o informazioni classificate come riservate da chi ha diritto e autorità a definirle tali.

Art.16 - Correttezza e motivazione delle decisioni

1. Ogni componente del personale dell'Università:

  1. si ispira nei propri rapporti istituzionali a criteri di lealtà, probità, trasparenza, educazione e rispetto reciproco;
  2. a seguito di motivata richiesta da parte degli aventi diritto è tenuto a fornire motivazione delle decisioni prese quando queste incidono sulla posizione o carriera di altri componenti dell'Università;
  3. dedica al servizio o al lavoro d'ufficio la giusta quantità di tempo e di impegno, evitando assenze o allontanamenti indebiti e, se docente a tempo definito, evitando la sovrapposizione di attività professionale privata a quella accademica, qualora il corretto svolgimento di quest'ultima sia pregiudicato dagli impegni della prima;
  4. nelle relazioni con l'esterno si comporta con cortesia, disponibilità e collaborazione e cura la trattazione delle questioni in maniera efficiente e sollecita.

Art. 17 - Qualità e Internazionalizzazione

1. Tutti i docenti considerano prioritario promuovere la continuità dell'attività scientifica e di ricerca e la sua costante verificabilità secondo i migliori parametri accademici di qualità e valutazione accreditati a livello nazionale e internazionale.

2. Tutti i docenti improntano l'attività di ricerca propria e dei propri collaboratori

  • alla valorizzazione e al potenziamento del merito scientifico;
  • al confronto nazionale e internazionale sulle proprie discipline;
  • alla più ampia mobilità nazionale e internazionale;
  • alla maturazione di curricula scientifici comparabili con i migliori standard nazionali e internazionali;
  • alla valorizzazione degli studi compiuti nell'alta formazione e nel dottorato; -alla valorizzazione degli studi compiuti all'estero presso centri qualificati;
  • alla valorizzazione delle esperienze intersettoriali, inter-e trans-disciplinari;
  • alla valutazione dei risultati concretamente ottenuti e alla loro continuità produttiva, in confronto all'età e alla posizione accademica ricoperta;
  • alla valorizzazione delle attività produttive di trasferimento delle conoscenze o di attrazione di risorse a favore dell'Università.

3. l Dipartimenti incoraggiano i docenti a pubblicare sui loro siti i rispettivi curricula scientifici.

Art. 18 - Rifiuto di favoritismi o discriminazioni verso gli studenti

1. Ciascun docente, nelle proprie attività didattiche, eviterà qualunque forma di favoritismo.

2. Gli studenti hanno diritto a una valutazione imparziale tramite prove d'esame trasparenti e coerenti con il programma, gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento dei corsi.

3. Programma, obiettivi formativi e modalità di svolgimento del corso devono essere resi pubblici prima dell'inizio delle lezioni.

4. Gli studenti hanno diritto, nel rispetto del calendario d'esame, a essere esaminati dal docente titolare del corso.

5. Gli studenti hanno diritto a sostenere prove di esame secondo forme e modalità che non discriminino o ledano la dignità della persona.

6. Il docente dovrebbe astenersi dal visionare il libretto universitario dello studente prima che sia stata espressa la valutazione finale, fatto salvo l'accertamento del criterio della propedeuticità.

7. Il docente garantisce allo studente la possibilità di essere ricevuto, in ordine alle questioni relative all'interazione didattica, in sedi e orari appropriati che dovranno essere resi noti all'inizio di ogni anno accademico o corso di studio.

Art.19 - Compiti dei Dipartimenti

1. In sede di istruttoria delle deliberazioni da sottoporre al Consiglio di Dipartimento, i Direttori di ciascun Dipartimento si impegnano a effettuare la preventiva analisi delle proposte e delle decisioni da assumere e la verifica della loro ammissibilità rispetto al Codice, dandone conto nelle discussioni e nelle deliberazioni collegiali.


PARTE III. DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 20 - Sanzioni

1. Le sanzioni da irrogare nel caso di violazione del Codice Etico sono, nel rispetto del principio della proporzionalità e gradualità tra la gravità dell'infrazione e la sanzione stessa, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, le seguenti:

  1. il richiamo privato, consistente in una comunicazione scritta indirizzata in via riservata al soggetto responsabile della violazione accertata e inviata a mezzo raccomandata A/R. Il richiamo indica la deliberazione assunta dal Senato Accademico; ad esso è unita copia del decreto rettorale che ha dato esecuzione alla deliberazione medesima. Il suddetto richiamo è comunicato altresì al Responsabile della struttura di appartenenza;
  2. il richiamo pubblico, applicabile in caso di condotte di particolare gravità o di violazioni reiterate; esso comporta, oltre a quanto previsto alla lettera precedente, la pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo, dell'estratto del decreto rettorale indicante la sanzione e il nome e il cognome di chi ha commesso la violazione; esso sarà consultabile, in base al "Regolamento dell'Albo Ufficiale di Ateneo", per un periodo minimo di quindici giorni fino a un periodo massimo di tre mesi;
  3. l'esclusione dall'assegnazione di contributi di Ateneo, per un periodo massimo di tre anni, limitatamente al personale docente.

2. Il Senato Accademico, su proposta del Rettore, può disporre la pubblicazione sul sito web di Ateneo di un principio generale di comportamento, privo di riferimenti nominativi o personali, che costituisca un riferimento per tutta la comunità universitaria.

3. Tutti i provvedimenti sanzionatori di cui sopra vengono annotati nel fascicolo personale del soggetto interessato o riportati nella carriera dello studente.

4. Decorso un biennio dall'irrogazione della sanzione, la sanzione medesima non potrà essere menzionata in alcun atto.

Art. 21 - Segnalazione delle violazioni

1. Ciascun componente della comunità universitaria che ritenga di essere vittima di una violazione del presente Codice Etico può informare per iscritto il Rettore.

2. Il Responsabile della struttura didattica, di ricerca, di servizio e/o amministrativa che venga a conoscenza di atti, fatti o comportamenti che possano costituire violazioni delle disposizioni del presente Codice, ne dà comunicazione scritta al Rettore.

3. Le segnalazioni devono indicare in modo circostanziato i fatti che si ritiene costituiscano violazione del presente Codice. In nessun caso sono ammissibili segnalazioni anonime.

4. Il Rettore comunica all'interessato, entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione, la presunta violazione, inviando contestazione scritta degli addebiti a mezzo di lettera raccomandata A/R nel rispetto dei principi dettati dalla L. 241/90. 5. Il Rettore nel medesimo termine trasmette la notizia e la documentazione in suo possesso alla Commissione etica affinché quest'ultima attivi le procedure di cui al successivo art. 22.

Art. 22 - Commissione Etica

1. La Commissione etica è composta da:

  1. un membro esterno alla comunità universitaria, designato dal Rettore, previa approvazione del Senato Accademico, e scelto in base a requisiti di elevata competenza giuridica, con funzioni di presiedere e convocare la Commissione;
  2. due membri effettivi e due supplenti designati dal Comitato Unico di Garanzia, anche al proprio interno, previa approvazione del Senato Accademico.

2. La Commissione, nominata dal Senato Accademico nella prima seduta utile, dura in carica tre anni accademici con mandato rinnovabile per una sola volta.

3. La Commissione etica:

  1. ha funzioni consultive, di ricerca e di controllo in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del presente Codice e delle sue eventuali violazioni;
  2. svolge attività preliminare di indagine in ordine alla sussistenza delle predette violazioni, formulando, entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, motivata delibera circa l'archiviazione delle sole segnalazioni relative a violazioni manifestamente infondate, comunicandolo alle parti interessate;
  3. favorisce, ove possibile, e se a ciò invitata dalle parti coinvolte, la composizione informale delle eventuali controversie, deliberando, entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, il non luogo a procedere, comunicandolo alle parti interessate;
  4. nei casi in cui ritenga sussistenti ipotesi di violazione del presente Codice, assume, entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, motivato parere che trasmette al Rettore. Il Rettore, tenuto conto dell'istruttoria curata dalla Commissione, propone al Senato Accademico - che delibera - la sanzione da irrogare tra quelle previste dall'art. 7 dello Statuto e riportate nel precedente art. 20. L'istruttoria della Commissione si svolge nel rispetto del principio del contradditorio e della presunzione di non sussistenza della violazione contestata; gli addebiti sono contestati per iscritto al soggetto interessato, con indicazione delle disposizioni del Codice che si assumono violate; all'interessato è assegnato un termine non inferiore a quindici giorni per presentare le proprie controdeduzioni, con facoltà di chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione eventualmente anche con l'assistenza di un legale di fiducia;
  5. se ha notizie di istanze riferite a atti o comportamenti che non rientrino tra le violazioni previste dal presente Codice, ma che possano configurare una violazione di una norma sanzionabile disciplinarmente, trasmette - formulando motivato parere entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione - la documentazione al Rettore il quale investe gli organi e gli uffici competenti;
  6. sottopone agli organi competenti proposte di revisione o di integrazione del presente Codice.

4. Tra la ricezione della segnalazione e la conclusione del procedimento non posso intercorrere più di 90 giorni.

5. La partecipazione alla Commissione etica non dà diritto di percepire emolumenti, compensi o indennità.

Art. 23 - Osservanza e violazione

1. In conformità a quanto disposto nella Premessa, nella Parte l - Principi Generali e nella Parte II - Norme di Comportamento è dovere di tutta la comunità universitaria:

  1. prendere visione del presente Codice;
  2. familiarizzare con gli standard di condotta raccomandati nel presente Codice;
  3. rivolgersi alla Commissione etica, di cui al precedente art. 22, per ottenere parere circa l'applicazione del presente Codice o la condotta da tenere in relazione a fattispecie ivi previste e alle prassi interpretative accumulatesi nel tempo.

2. Nel rispetto della disciplina civile, penale e amministrativa, l'accertata violazione del presente Codice dà luogo alle sanzioni previste dall'art. 7 dello Statuto di Ateneo, secondo quanto previsto dall'art. 20 e seguenti.

Art. 24 - Attuazione e diffusione

1. Il presente Codice Etico e le sue successive modifiche, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentiti il Comitato Unico di Garanzia, i Dipartimenti e il Consiglio degli Studenti, sono approvati dal Senato Accademico e emanati con Decreto del Rettore.

2. Il Rettore garantisce adeguata pubblicità del Codice e la sua più ampia divulgazione nella comunità universitaria con i mezzi ritenuti più idonei.

Art. 25 - Norma transitoria e finale

1. In prima applicazione, il Rettore costituisce, nella composizione prevista dal precedente art. 22 e entro 30 giorni dall'emanazione del presente Codice, una Commissione etica che svolga le proprie funzioni nel rispetto della riservatezza e che rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Rettore.


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