Stage e Tirocini
Programma di azioni positive per i tirocinanti con disabilità
Il Consiglio offre fino a sei tirocini retribuiti all'anno per i cittadini dell'UE con una disabilità riconosciuta.
Gli aspiranti tirocinanti con disabilità possono candidarsi contemporaneamente anche ad altri tipi di tirocini se soddisfano i criteri di ammissibilità.
I tirocinanti che partecipano al programma di azioni positive ricevono una borsa mensile di 2.065,32 euro netti.
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Tirocini formativi e di orientamento curriculari o svolti durante il corso di studio
Questi tirocini, promossi dall’Università e realizzati mediante una convenzione tra quest’ultima ed un datore di lavoro privato (imprese, associazioni, enti non profit ecc.) o pubblico (pubbliche amministrazioni), sono disciplinati dall’art. 18 della legge n. 196/1997 e dal suo regolamento di attuazione (d.m. n. 142/1998). Tali tirocini sono finalizzati sia a favorire la conoscenza del mondo del lavoro orientando anche le future scelte professionali dello studente sia a tradurre le conoscenze (sapere) acquisite nel corso di studio in competenze (saper fare).
Questi tirocini formativi possono dar luogo al riconoscimento di CFU ai sensi dell’art. 10, comma 5, lett. d, d.m. n. 270/2004 e possono essere utilizzati anche ai fini della preparazione della tesi di laurea.
Le modalità di selezione dei candidati sono ispirate a princìpi di trasparenza, pari opportunità e merito, tenendo anche conto delle particolari esigenze di studenti con disabilità ed appartenenti a categorie svantaggiate.
L'effettuazione di questi tirocini si avvale del supporto organizzativo fornito dall'Ufficio Tirocini e Placement di Ateneo nonché della attività svolta dal docente individuato quale referente e dagli appositi uffici del Dipartimento i quali si occupano anche di tutti gli aspetti burocratici necessari. Dagli stessi uffici agli aspiranti tirocinanti vengono anche fornite informazioni circa le regole e le modalità di svolgimento del tirocinio.
Allegati:
Art. 18 legge 24 giugno 1997, n. 196 scarica
D.m. 25 marzo 1998, n. 142, Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento scarica
Tirocini formativi extracurriculari svolti dopo il conseguimento del titolo di studio
Anche questi tirocini sono promossi dall’Università e realizzati mediante una convenzione tra quest’ultima ed un datore di lavoro privato (imprese, associazioni, enti non profit ecc.) o pubblico (pubbliche amministrazioni), ma sono regolati da una diversa disciplina che risulta dalle Linee guida approvate mediante l’Accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni il 25 maggio 2017 e dalla normativa attuativa di tali Linee guida emanata dalle Regioni (la normativa della Regione Marche). Per tali tirocini è prevista la corresponsione obbligatoria di un’indennità di partecipazione.
Anche l'effettuazione di questi tirocini si avvale del supporto organizzativo fornito dall'Ufficio Tirocini e Placement di Ateneo nonché della attività svolta dal docente individuato quale referente e dagli appositi uffici del Dipartimento i quali si occupano anche di tutti gli aspetti burocratici necessari. Dagli stessi uffici agli aspiranti tirocinanti vengono anche fornite informazioni circa le regole e le modalità di svolgimento del tirocinio.
Tra questi tirocini si segnalano anche quelli della durata di 6 mesi che i laureati presso l’Università di Urbino Carlo Bo residenti o domiciliati nelle Marche hanno potuto svolgere presso le Cancellerie e le Segreterie degli Uffici giudiziari del Distretto marchigiano e per i quali è stata prevista la corresponsione dell’indennità di partecipazione da parte della Regione Marche in base alla Convenzione quadro del 24 novembre 2017. Nel 2023 si prevede il rinnovo di tale Convenzione quadro e l’avvio di una seconda fase di questi tirocini.
Allegati:
Nuove linee guida nazionali tirocini scarica
Delibera Regione Marche Convenzione Quadro Tirocini Cancellerie scarica
Anticipo nell’ultimo anno del corso di studi di 6 dei 18 mesi del tirocinio/praticantato necessario per l’accesso alla professione di consulente del lavoro
Per accedere alla professione di Consulente del lavoro il laureato in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza pubblica e privata deve svolgere il tirocinio di 18 mesi presso uno studio professionale di consulenza del lavoro necessario per poter sostenere l'esame di Stato che abilita alla professione di Consulente del lavoro (l. n. 12/79 e successive modificazioni).
Anche in tal caso i primi 6 mesi di tale tirocinio possono essere svolti durante l'ultimo anno del Corso di laurea nel rispetto di quanto previsto dalla apposita disciplina risultante dalle convenzioni sottoscritte tra l’Università di Urbino Carlo Bo e i Consigli dell’Ordine provinciale dei Consulenti del lavoro rispettivamente di Pesaro e Urbino e di Rimini.
Allegati:
Convenzione nazionale quadro anticipo 6 mesi tirocinio consulenti del lavoro scarica
Convenzione Università di Urbino-Ordine Consulenti del lavoro Pesaro e Urbino anticipo 6 mesi tirocinio consulenti del lavoro scarica
Convenzione per anticipazione semestre di pratica con l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rimini scarica
Stage all’estero
Ferme restando le opportunità di tirocini all’estero offerte da varie istituzioni internazionali (come ad esempio l’International Labour Office di Ginevra), assume notevole rilevanza l’esperienza dei tirocini in Erasmus, in relazione ai quali si rinvia alla relativa pagina di Ateneo.
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RECRUITING: Addetto/a a mansioni amministrative e pratiche di natura tecnica clicca qui per saperne di più
Scadenza presentazione domande: 31/10/2023