Università degli Studi di Urbino Carlo Bo / Portale Web di Ateneo


Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale le studentesse e gli studenti che nell'a.a. 2024/2025:

  • appartengono a un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente per il diritto allo studio universitario (ISEE Università), valido fino al 31 dicembre 2024, inferiore o uguale a 30.000,00 euro;
  • si iscrivono ad un anno di corso inferiore o uguale a quello previsto per la durata normale del corso di studio, aumentato di uno;
  • abbiano conseguito dall’11 agosto 2023 al 10 agosto 2024 i crediti formativi universitari (CFU) riportati di seguito:
Anno di iscrizione nell'a.a. 2024/2025 CFU
Primo -
Secondo 10
Successivo al secondo 25

 


Sono soggetti al pagamento di contributo onnicomprensivo annuale pari a 200,00 euro le studentesse e gli studenti che nell'a.a. 2024/2025:

  • appartengono a un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente per il diritto allo studio universitario (ISEE Università) inferiore o uguale a 30.000 euro;
  • si iscrivono ad un anno di corso successivo al primo anno fuori corso;
  • abbiano conseguito dall’11 agosto 2023 al 10 agosto 2024 almeno 25 crediti formativi universitari (CFU);

Validità dell'attestazione

Termini e modalità di richiesta della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per usufruire delle fasce di contribuzione ridotta e della contribuzione agevolata ai sensi della legge n. 232/2016

    1. Per usufruire delle agevolazioni contributive per l’a.a. 2024/2025, di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento in materia di contribuzione studentesca per l’a.a. 2024/2025, le studentesse e gli studenti devono:
      • aver richiesto la DSU per le prestazioni per il diritto allo studio universitario ad un CAF o direttamente all’INPS, con validità fino al 31 dicembre 2024, entro la data di scadenza delle immatricolazioni o delle iscrizioni agli anni successivi a quello di immatricolazione (vedi scadenze) e comunque entro il 31 dicembre 2024.
      • autorizzare l’Ateneo alla consultazione della banca dati INPS per lo scarico della DSU accedendo, dalla propria pagina personale, alla voce “Area studente/Consensi privacy”.

Ai fini dell’accesso ai benefici della contribuzione agevolata sarà considerato valido solo l’ISEE di tipo “Universitario” (ISEE Università).

    1. La richiesta della DSU deve essere presentata entro la data di scadenza delle immatricolazioni, o delle iscrizioni agli anni successivi a quello di immatricolazione.
    2. Le studentesse e gli studenti potranno presentare la DSU successivamente alle scadenze di cui al punto precedente e fino al 31 dicembre 2024, previo versamento di un diritto di mora di euro 150,00. Il diritto di mora sarà addebitato anche alle studentesse e agli studenti per i quali la DSU risulterà avere una data successiva a quella prevista al punto precedente.
    3. Le studentesse e gli studenti che hanno presentato domanda per sostenere l’esame di laurea nella terza sessione dell’a.a. 2024/2025, ma che non sono riusciti a concludere gli studi entro la medesima sessione di laurea, dovranno aver presentato la richiesta della DSU secondo le scadenze di cui sopra.
    4. Le studentesse e gli studenti che non presentano la richiesta di DSU o che non rilasciano il consenso alla lettura della DSU entro i termini sopra indicati, sono inseriti nella fascia di contribuzione più elevata.
    5. L'Università provvede a verificare direttamente tramite la banca dati INPS il valore ISEE Università al fine del calcolo della contribuzione studentesca previo consenso alla consultazione.

Termini e modalità di richiesta per usufruire delle fasce di contribuzione ridotta e della contribuzione agevolata ai sensi della legge n. 232/2016 per le studentesse e gli studenti stranieri.

  1. Le studentesse e gli studenti non residenti in Italia oppure stranieri residenti in Italia, ma non autonomi, possono accedere alla contribuzione agevolata esclusivamente dietro presentazione alla Segreteria Studenti, tramite ticket, di apposita istanza corredata dall’indicatore ISEE Università parificato, entro i termini di cui all’ art. 6 punti n. 2 e n. 3 del Regolamento in materia di contribuzione studentesca per l’a.a. 2024/2025.
  2. Per le studentesse e gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati annualmente con decreto del Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca scientifica), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che la studentessa o lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall’università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alle prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione delle studentesse e delle studentesse e degli studenti stranieri nelle università italiane.
  3. Le studentesse e gli studenti apolidi o rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia da autocertificare con le stesse modalità previste per le studentesse e gli studenti italiani. Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per le studentesse e gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell’Interno per i rifugiati politici.

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